PROPOSTA
DI RIFORMA DEL SISTEMA ELETTORALE PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONE SICILIANA E DELL’ASSEMBLEA REGIONALE, DEI CONSIGLI COMUNALI,
PROVINCIALI E CIRCOSCRIZIONALI
FONTI
NORMATIVE
La materia relativa ai sistemi elettorali vigenti in Sicilia, relativi all’elezione dell’Assemblea regionale, dei Consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, trova il suo fondamento nello
Statuto della Regione Sicilia.
In particolare gli artt. da 2 a 10 dello Statuto, come recentemente modificati con la legge costituzionale
n°2 del 31/1/2001, disciplinano le modalità di elezione dell’Assemblea regionale e del Presidente della
Regione, rinviando poi alla legge regionale per la definizione delle procedure elettorali.
Gli artt. 14 e ss., invece, individuano una competenza esclusiva della Regione Siciliana in materia di
ordinamento degli enti locali, comprendendo in questa materia anche le modalità ed i sistemi elettorali relativi agli enti locali ed alle circoscrizioni.
Il quadro normativo, nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto appare
– poi – piuttosto complesso, caratterizzato dal succedersi negli anni di numerose disposizioni legislative.
A) La principale fonte in materia di elezioni dei deputati all’Assemblea Regionale Siciliana è la
L.R.
n°29 del 20/3/1951, modificata ed integrata – solo per citarne alcune principali
– dalle seguenti leggi:
– L.R. 24/1963,
– T.U. n°223/1967,
– L. n°154/1981,
– L.R. n°31/1986,
– L.R. n°18/1989,
– L.R. n°44/1991,
– L.R. n°7/1992,
– L. n°16/1992,
– L.R. n°26/1993,
– L.R. n°30/1993,
– L.R. n°19/1997,
– L.R. n°6/2001.
B) In materia di elezioni degli Enti Locali, la principale fonte è il T.U. regionale n°3/1960, integrato e modificato
– solo per citarne alcune fra le più importanti – dalle seguenti leggi:
– O.R.E.L. n°16/1963,
– L.R n°31/1986,
– L.R. n°7/1992,
– L.R. n°48/1991,
– L.. n°16/1992,
– L.R. n°26/1993,
– L.R. n°30/1993,
– L.R.35/1997,
– L.R. n°25/2000,
– L.R. n°30/2001.
CRITICHE AL VIGENTE SISTEMA
I sistemi elettorali vigenti in Sicilia, come emerge dall’analisi sistematica delle citate previsioni normative, presentano alcuni aspetti
– in parte derivanti dalla complessità della normativa e delle operazioni elettorali, in parte derivanti da presupposti confliggenti con il dettato costituzionale
– tali da condizionare l’effettiva libertà di voto e determinare, spesso,
risultati fuorvianti rispetto all’effettiva volontà popolare.
Questo è tanto più grave, quanto più diffusi e frequenti sono stati i casi di condizionamento e/o controllo mafioso del voto venutisi a determinare in alcune aree del territorio
dell’Isola.
Scopo principale della proposta di riforma è – pertanto – quello di salvaguardare i principi di pluralismo e di democrazia che trovano un primo fondamento proprio nelle garanzie di libertà personale, rappresentatività, segretezza, proporzionalità, che i sistemi elettorali devono immancabilmente garantire al cittadino.
OGGETTO DELLA RIFORMA
Partendo da queste premesse i la proposta di riforma investe i seguenti temi e settori:
1) Segretezza del diritto di voto in conformità con la previsione dell’art.
48 della Costituzione
Il vigente sistema elettorale, caratterizzato dallo spoglio presso ogni singola sezione delle schede votate in quella stessa sezione, consente
– con scarsi margini di dubbio – di individuare e risalire
all’identità e al numero delle persone che hanno o meno votato un determinato candidato, con grave violazione della libertà personale garantita proprio dalla segretezza e dalla certezza della segretezza del voto.
2) Sistema della doppia scheda
Al fine di assicurare il rispetto della più genuina volontà popolare in sede di elezione diretta del Sindaco, del Presidente del Consiglio e del Presidente della Regione, è necessario ricondurre il sistema della loro elezione a meccanismi più semplici, tali da non indurre l’elettore in facili errori,
introducendo un sistema di
“doppia scheda” che separi il destino del capo dell’esecutivo da quello dei singoli
deputati/consiglieri. Tale sistema assicura maggiore chiarezza in sede di voto e appare più idoneo a rispettare l’effettiva volontà popolare rispetto alla scelta del candidato Sindaco o Presidente, in quanto l’elezione degli stessi nasce realmente in modo diretto ed immediato dalla volontà e dai voti personalmente ottenuti,
senza che vengano a determinarsi perversi effetti di
“trascinamento”, in un senso o in un altro, ma – soprattutto – in favore di consiglieri/deputati e liste non necessariamente graditi all’elettore.
3) Mozione di sfiducia
Questo istituto – così come disciplinato dal vigente sistema – trova scarse possibilità di applicazione. Invero, prevedere che nel caso in cui venga formulata una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco o del Presidente dell’Ente o della circoscrizione, anche gli altri organi elettivi (i consigli) vengano dichiarati cessati anticipatamente dalla carica,
riduce l’efficacia e la portata della previsione a casi del tutto
marginali; per cui, per rendere effettivamente realizzabili i casi previsti normativa, appare opportuno
eliminare la non necessaria correlazione tra la decadenza
dell’organo monocratico e quella dell’organo assembleare, rendendo quest’ultimo più indipendente ed autonomo nelle sue scelte e nelle sue valutazioni.
4) Revoca della nomina di presidente dei consigli
Per gli organi elettivi assembleari, la legge prevede la nomina dei rispettivi presidenti per tutta la durata del mandato. Deve ritenersi
– tuttavia – che l’organo deliberante conservi in qualsiasi momento il potere di mettere ai voti l’eventuale revoca della nomina e l’elezione di un nuovo Presidente; e ciò al fine di assicurare il buon funzionamento dell’organo, soprattutto laddove siano sorti contrasti tra il Presidente e l’assemblea tali da non consentirne più una regolare e serena attività.
Tale interpretazione va chiaramente esplicitata.
5) Premio di maggioranza
Appare necessaria una verifica – e una conseguente modificazione – del meccanismo relativo
all’attribuzione di un premio di maggioranza in favore delle liste collegate con il Sindaco o con il Presidente della Regione eletto. Con la giustificazione di volere in tal modo garantire la governabilità e la stabilità politica
dell’Esecutivo, così com’è strutturato l’istituto finisce – invece
– con l’assicurare un eccesso di potere ad alcuni gruppi politici, con riduzione eccessiva della capacità di interlocuzione e intervento delle forze di opposizione.
6) Abolizione del c.d. “listino del Presidente della Regione” e calcolo dei resti
L’abolizione del c.d. “listino del Presidente della Regione” e la necessità che il calcolo dei resti avvenga su base regionale (con riferimento alle elezioni dell’Assemblea regionale), sono strumenti necessari e non rinunciabili al fine di assicurare un reale pluralismo democratico in sede
elettorale, tutelando
l’iniziativa politica dei gruppi di minoranza, delle nuove formazioni e dei movimenti che
– in caso contrario – rischierebbero di perdere ogni possibile rappresentatività in sede politica regionale.
7) Referendum
La Legge costituzionale n°2/2001 ha introdotto il referendum regionale per alcune tipologie di leggi legate
– per lo più – alle modalità di elezione del Presidente della Regione.
Appare opportuno estendere questo istituto – espressione tipica di democrazia diretta
– anche ad altri tipi di legge regionale, su cui i cittadini possano direttamente esprimere le loro
indicazioni.
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